Regolamento interno IQ3RO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – COSTITUZIONE E SCOPI
La Sezione ARI di ROVIGO, costituita il 27/2/1971, in base agli Art. 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con DPR 24 novembre 1977, n.1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell’associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all’ Art. 3 dello Statuto Sociale. La sezione non ha scopi di lucro, è apolitica e aconfessionale.
Art. 2 – COMPETENZA
Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione ARI costituita nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.
Art. 3 – PATRIMONIO
Il patrimonio della Sezione è costituito:
a) dalla Biblioteca;
b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano quest’ultimi persone fisiche o giuridiche);
c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
d) da beni mobili, arredi e cancelleria;
e) da beni immobili;
f) da tutto ciò che, non previsto espressamente, alle lettere c), d), risulta dal Libro Inventario.
Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall’Assemblea Ordinaria alla costituzione e all’accrescimento di un fondo riserva oppure a investimenti all’interno della sezione. E’ espressamente vietata la distribuzione e suddivisione degli utili tra i soci.

SOCI

Art. 4 – AMMISSIONE E QUOTE
Per ottenere l’ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all’Art. 9 dello Statuto ARI. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell’avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa. In ogni caso valgono le disposizioni emanate annualmente dalla sede centrale dell’ARI.
Art. 5 – DIRITTI DEI SOCI
I Soci delle Sezioni ARI, in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:
a) a prendere parte alle votazioni nelle Assemblee di Sezione e nei referendum nazionali (solo Soci Effettivi);
b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di Sezione;
c) a servirsi della Biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
d) ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’ARI;
e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
f) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l’ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell’Associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall’ARI.
Art. 6 – RECESSO ED ESCLUSINE
Il recesso e l’esclusione del Socio avvengono ai sensi dell’Articolo 12 lettere a) e b) dello Statuto ARI e comportano automaticamente il recesso e l’esclusione anche dalla Sezione ARI di appartenenza.

ORDINAMENTO

TITOLO I – ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 – ORGANI
Sono organi della Sezione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo
c) il Collegio Sindacale.


CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI


Art. 8 – COMPOSIZIONE
L’ Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.
E’ composta da tutti i Soci ARI iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 5.
Art. 9 – ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria è convocata una volta all’anno entro il 30 aprile.
All’Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:
a) la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento economico e sul funzionamento della Sezione;
b) il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario decorso ed il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario dell’anno corrente. Agli effetti contabili l’esercizio finanziario inizierà il 1 gennaio e terminerà il 31 dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione;
c) la relazione del Collegio Sindacale sull’andamento della gestione contabile;
d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio Sindacale;
e) eventuali variazioni al presente regolamento
l’Assemblea nomina tra i Soci i due rappresentanti di Sezione in seno al Comitato Regionale.
Art. 10 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i di¬ritti di cui all’Art. 5.
Art. 11 – FORMALITA’ PER LA CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l’ora ed il luogo dell’Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta o altri mezzi informatici ovvero sistemi social (WhatsApp, Messenger ecc…) in modo individuale con conferma di recapito, con la pubblicazione sul sito ufficiale e sulla pagina facebook almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea stessa.

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO


Art. 12 – COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri eletti per scrutinio segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali. Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:
a) il Presidente;
b) un Vice Presidente;
c) un Segretario;
d) un Cassiere.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.
Art. 13 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Per l’elezione ed il rinnovo il Consiglio Direttivo uscente con l’ausilio del Collegio Sindacale uscente provvede ad indire le elezioni secondo le modalità riportate nel CAPO V – VOTAZIONI E DELIBERE.
Art. 14 – CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. La data e l’ora della convocazione, nonché l’Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed il Collegio Sindacale, con un preavviso di almeno 24 ore.
Art. 15 – POTERI
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto ARI non siano di esclusiva competenza dell’Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo, o l’Organo da questi delegato, dà parere sull’ammissione degli aspiranti Soci ARI.
Art. 16 – VALIDITA’ DELLE ADUNANZE
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno 4 (quattro) membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l’assistenza del Segretario. Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l’adunanza potrà essere presieduta dal Consigliere più anziano di età.
Le delibere saranno valide se prese a maggioranza di voti (50%+l); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. In nessun caso possono essere adottate deliberazioni che non abbiano riportato almeno 3 (tre) voti favorevoli.
Art. 17 – ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI
In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione.
In caso di vacanza e fino ad un massimo di due Consiglieri eletti in prima votazione, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione per cooptazione tra i Soci Effettivi nella graduatoria formatasi al momento dell’elezione. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, il Consiglio Direttivo indice un’Assemblea Straordinaria nella quale si procede all’elezione dei Consiglieri mancanti, che rimarranno in carica fino al termine del mandato. Si adotterà in ogni caso lo stesso criterio dello Statuto e del Regolamento di Attuazione per quanto attiene il Consiglio Direttivo Nazionale.


CAPO III – COLLEGIO SINDACALE


Art. 18 – ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è composto da 1 (uno) Sindaco eletto per scrutinio segreto fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi pieno godimento dei diritti sociali. Il Sindaco dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto. Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo. E’ compito dello stesso curare le elezioni 1 (uno) mese prima della scadenza del mandato.
Art. 19 – POTERI
Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sull’amministrazione della Sezione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni. In particolare controlla l’organizzazione e lo svolgimento delle votazioni e dello scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più Soci.
Art. 20 – VACANZA DEL SINDACO
In caso di vacanza del Sindaco, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione cooptando tra i candidati nella graduatoria formatasi al momento dell’elezione. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, il Consiglio Direttivo indice un’Assemblea Straordinaria nella quale si procede all’elezione del Sindaco mancante.
Il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica sino allo scadere del triennio previsto per il Collegio stesso.
Art. 21 – GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali e le eventuali prestazioni dei soci sono gratuite. Esse danno diritto al so¬lo rimborso delle spese incontrate per l’esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L’importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all’atto del conferimento dell’incarico stesso.

CAPO IV – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI


Art. 22 – LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l’indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell’uso. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Identiche formalità devono essere esperite nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea. Copia delle delibere del Consiglio e dell’Assemblea deve essere affissa all’albo, della Sezione e, ove manchi la sede, portato a conoscenza dei Soci tramite circolare.
Art. 23 – LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARIO
La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui al precedente Art. 21:
a) un libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazioni delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc), con l’autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente.
b) libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.
Come i libri sociali, di cui all’Art. 21, il libro giornale od il libro inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell’uso.
I suddetti libri possono essere sostituiti da stampe prodotte da sistemi informatici purché siano vistate dal Collegio Sindacale.
Art. 24 – LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI
La Sezione ARI può tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento della sua attività, con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori, già viste agli Art. 22 e 23.

CAPO V – VOTAZIONI E DELIBERE


Art. 25 – VOTAZIONI E DELIBERE
Per il rinnovo del e del Collegio Sindacale, il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale uscente Consiglio Direttivo indiranno elezioni mediante avviso che verrà inviato a mezzo lettera con un anticipo di 15 (quindici) giorni a ciascun socio effettivo in regola con il versamento della quota associativa risultante dai tabulati della segreteria A.R.I. l’avviso che indicherà il giorno e l’orario in cui presso la sede di Sezione dovranno essere effettuate le votazioni nonché l’ora in cui inizieranno le operazioni di spoglio delle schede e conterrà in allegato:
a) l’elenco dei Soci eleggibili
b) l’elenco delle candidature presentate (fino a quel momento) dai Soci sia per le cariche a Consigliere che per quella del Collegio Sindacale
c) modulo di candidatura
Le candidature devono essere presentate al Consiglio Direttivo 7 (sette) giorni prima delle elezioni.
Potranno essere candidati ed eletti i Soci della Sezione da almeno 2 (due) anni continuativi. Le candidature dovranno essere specifiche per le Cariche di Consigliere o Collegio Sindacale
Le operazioni di seggio e di scrutinio saranno presiedute dal Collegio Sindacale uscente e dai soci volontari e saranno pubbliche a tutti i soci.
Art. 26 – VOTAZIONI IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Le votazioni possono essere indette su voto dell’Assemblea Straordinaria dei Soci; in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di indire le votazioni entro 30 (trenta) giorni dal voto assembleare secondo le modalità del precedente Art. 25.
Le votazioni sono indette fra tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell’espressione del voto ed eventi il pieno godimento dei diritti di cui all’Art. 5 per:
a) la nomina dei cinque membri del Consiglio Direttivo e del Sindaco;
b) lo scioglimento della Sezione;
c) per l’adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione
Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Art. 27 – CHIUSURA DELLE VOTAZIONI
Al termine delle votazioni il cui orario deve essere riportato nella lettera di convocazione inviata ai Soci avrà inizio lo scrutinio.
Art. 28 – SORVEGLIANZA E SCRUTINIO
Per garantire la regolarità delle votazioni, il Collegio Sindacale stabilisce le modalità di compilazione della scheda, controlla le operazioni di voto e di scrutinio assistito da uno o più Soci Effettivi. Al termine dello scrutinio deve essere redatto verbale firmato dal Sindaco e dagli assistenti
Art. 29 – PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI
In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50% + 1) dei Soci Effettivi della Sezione. La stessa percentuale (50% + 1) è richiesta per la validità delle deliberazioni.
Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione dopo almeno 24h dalla prima. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.
Per quanto riguarda l’Assemblea Straordinaria è sempre e solamente valida la percentuale a maggioranza (50%+1) dei soci effettivi della sezione.
Art. 30 – ORGANI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il Segretario della Sezione.
Art. 31 – VERBALE DI ASSEMBLEA
Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall’Art. 19 del presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
Art. 32 – OBBLIGHI DEL PRESIDENTE
Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla Sede Centrale e al Comitato Regionale, e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

TITOLO II – RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 33 – PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio; sottoscrive gli atti sociali d’ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest’ultimo.
Art. 34 – SEGRETARIO
Il Segretario è responsabile dell’amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente.
Provvede insieme al Cassiere, e sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all’Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo.
Art. 35 – CASSIERE
Il Cassiere è responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale, e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – EFFICACIA OBBLIGATORIA
Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti: dal¬la data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto ARI vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale.
Art. 37 – SANZIONI DISCIPLINARI
I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l’ARI sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo, al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato, la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l’esclusione del Socio dall’ARI presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L’eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all’Art. 5.
Art. 38 – SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva (crediti, debiti, ecc.) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla Sede Centrale dell’ARI. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell’attivo fra i Soci.DettagliCategoria: Associazione Pubblicato: 22 Febbraio 2016 Creato: 22 Febbraio 2016 Ultima modifica: 08 Marzo 2016